Riunione obbligatoria ex art. 273 c.p.c. e decadenze processuali

Le decadenze processuali verificatesi in un giudizio, tanto relativamente alla deducibilità di nuovi mezzi di prova, quanto in ordine alla proposizione di nuove domande od eccezioni in senso proprio, non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa attraverso l’introduzione di un secondo giudizio, identico al primo ed a questo riunito ai sensi dell’art. 273 c.p.c.. La riunione di cause identiche separatamente promosse non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinare il loro concorso nella definizione dell’effettivo thema decidendum et probandum, ma, al contrario, lascia intatta l’autonomia delle cause, con la conseguenza che, in ..........

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