Rito semplificato al posto di locatizio: no all’inammissibilità, sì al mutamento di rito
Trattandosi di un rito ordinario, sia pure semplificato, deve ritenersi che nell’ipotesi in cui una causa soggetta al rito locatizio sia erroneamente introdotta nelle forme del rito semplificato di cognizione il giudice non deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ma deve disporre il mutamento del rito, trovando applicazione l’art. 426 c.p.c., che consente la conversione del rito quando una causa soggetta a rito speciale sia stata erroneamente promossa «nelle forme ordinarie.