Rito Fornero: il rimedio avverso la prima fase sommaria è l’opposizione

Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile. Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del  3.2.2020, n. 2364 Download CondividiPost correlati:Fase cautelare relativa all’opposizi ..........

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