Rito del lavoro, sentenza lette in udienza, termine per impugnare

Con riferimento all’art. 429 c.p.c., l’ipotesi di una diversa portata semantica tra “lettura” della motivazione ed “esposizione” delle ragioni in fatto e diritto della decisione, deve ritenersi totalmente destituita di qualsiasi fondamento testuale, logico e sistematico. Dovendo ritenersi coincidenti, pertanto, tanto l’attività enunciativa, quanto il risultato di conoscenza legale, sottesi alle differenti espressioni lessicali, va confermato il principio per cui in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 429 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008 ..........

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