Rito del lavoro, eccezione di incompetenza territoriale: va fatto riferimento all’imprescindibile e basilare interpretazione letterale dell’art. 413 c.p.c.

L’art. 413 c.p.c., secondo comma dispone che “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”. Sulla base del contenuto testuale dell’articolo su richiamato si possono formulare due evidenti considerazioni, suggerite dall’imprescindibile e basilare interpretazione della lettera della norma: in tema di competenza territoriale, vi sono tre fori speciali di tipo esclusivo; trattasi di fori che possono essere aditi dal ricorrente in modo alternativo. Difatti ..........

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