Rito del lavoro, divieto delle udienze di mero rinvio, discussione ed immediata pronunzia della sentenza

Nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all’immediata pronunzia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all’art. 111, 2° comma, Cost. Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell’udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza ..........

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