Rito del lavoro: anche se contesta la sussistenza del credito, grava sul convenuto l’ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore

Nel rito del lavoro grava sul convenuto l’ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseg ..........

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