Ripetizione dell’indebito, conto corrente, causa debendi

La domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi; pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto.   Tribunale Cassino, sentenza del 27.09.2019 CondividiPost correlati:Domanda di ripetizione dell'indebito contro la banca, oneri probatori e mezzi di prova alternativi all’estratto conto Marzo 8, 2023 Liti bancarie, prescrizione del diritto alla r ..........

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