Rinuncia all’azione (fattispecie in tema di separazione dei coniugi)

La rinuncia all’azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., non necessita dell’accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (a ciò consegue, nella specie, che devesi dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di addebito della separazione dei coniugi proposta dalla convenuta, per intervenuta rinuncia alla domanda). Tribunale di Bari, sentenza del 14.10.2020, n. 3082 Download CondividiPost correlati:Rinuncia e transazione: differente e impugnazione (fattispec ..........

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