Rinuncia all’atto di precetto contro il quale venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., cessazione della materia del contendere, spese di lite, soccombenza virtuale

La rinuncia all’atto di precetto, contro il quale venga proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non determina l’estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, che può essere pronunciata anche d’ufficio ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia A tale statuizione accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequ ..........

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