Rinuncia al mandato, mancata sostituzione dell’avvocato, conseguenze

In tema di rinuncia al mandato, la mancata sostituzione non esonera il difensore rinunciante dalla rappresentanza (art. 85 c.p.c.) e quindi dalla comparizione ai soli fini di evitare la decadenza, nella specie, rispetto alla richiesta dei termini di cui all’art. 183, 6° co. c.p.c. una volta nominato poi nuovo difensore, nessuna ipotesi di rimessione in termini può però configurarsi, giusto il disposto di cui all’art. 153, 2° co. c.p.c. (nella specie la rinuncia al mandato del legale attoreo risaliva al 4 dicembre 2019 mentre l’udienza era fissata al successivo 30 gennaio). Tribunale di Milano, sentenza del 23.10.2020 Download CondividiPost correlati:Rin ..........

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