Rimborso di tributi, giurisdizione

Va confermato che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto. Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può incanalare nel modello dell’indebito di diritto comune: si devono, invece, osservar ..........

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