Riforma o cassazione di una sentenza: vengono meno immediatamente l’efficacia esecutiva della sentenza e degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa

La riforma o la cassazione di una sentenza estende i suo effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata, sicchè vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 1.10.2019, n. 24475   CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme versate a seguito di sentenza di condanna riformata ..........

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