Ricorso per Cassazione ed art. 12 preleggi

La disposizione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. va interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé.   Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 22.11.2019, n. 30578 CondividiPost correlati:Divieto di licenziare donne ed interpretazione ex art. 12 preleggi Ottobre 4, 2021 E’ censurabile in Cassazione la sentenza che non segue ..........

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