Riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio: no a motivi di impugnazione diversi da quelli proposti nel giudizio d’appello

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che non possono essere proposti dalle parti e presi in esame dal giudice di rinvio motivi di impugnazione diversi da quelli proposti nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata; l’atto di riassunzione davanti al giudice d’appello in sede di rinvio non deve avere nuovamente il contenuto di cui all’art. 342 c.c.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.10.2018, n. 26516 CondividiPost correlati: ..........

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