Riassunzione a seguito di annullamento con rinvio

Va confermato il principio secondo cui l’atto di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio segue la forma dell’atto introduttivo del giudizio, che deve essere ripetuto, e non è necessaria la riproposizione delle domande già avanzate nei gradi precedenti.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.1.2017, n. 1654 CondividiPost correlati:Estinzione del giudizio di rinvio a seguito della mancata o tardiva riassunzione, conseguenze sulle spese di lite Gennaio 30, 2023 Annullamento della cartella esattoriale a seguito dell’opposizione, spese di lite Febbraio 25, 2022 Giudizio di rinvio a seguito di cassazione: no a motivi di impugnazione differenti da quelli ch ..........

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