Revocazione per errore di fatto e ricorso di cassazione per carenza motivazionale: nozioni e perimetrazioni applicative

L’errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Per converso, tale errore non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia ome ..........

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