Revocazione: onere di dimostrare che l’ignoranza, senza colpa, dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano sia dipesa da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore

Per giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito; incombe pertanto su chi agisce in revocazione l’onere di dimostrare che, fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza, l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore (nel caso di specie, gli atti ritenuti decisivi e prodotti sono costituiti non già da atti privati reperiti casualmente in qualche cassetto ed occulta ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi