Responsabilità sanitaria: all or nothing nel caso in cui il fatto umano e quello naturale hanno inciso in egual misura nella produzione della stessa tipologia di danno

Pur condividendo la validità del principio causale puro (all or nothing), in base al quale non essendo ammissibile la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale non imputabile, ma solo tra comportamenti umani colposi, il diverso ed autonomo momento della determinazione del risarcimento dovuto, attiene non già al piano della causalità equitativo-proporzionale, bensì a quello dei criteri di delimitazione dell’ambito del danno risarcibile, il Giudicante ritiene di non dover trascurare l’indicazione dell’ausiliario medico legale allorquando ha affermato che i due fattori causali hanno operato in maniera inscindibile, con la conseguenza che sia il fatto umano che quello naturale hanno inciso in egual misura nella produzione della stessa tipologia di danno (nella specie il giudice, pertanto, ritiene corretto attribuire alla convenuta un onere risarcitorio pari al 50% dell’intero, individuato 94 punti percentuali, con personalizzazione soggettiva pari al 25% del totale, considerate le peculiari condizioni di vita quotidiana del minore, da liquidarsi secondo le c.d. tabelle milanesi, a titolo di danno biologico, della menomazione subita dal minorenne).

Tribunale di Lecce, sentenza del 1.7.2019

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