Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.: l’onere probatorio della causalità grava sull’attore

Anche nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c., grava sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la condizione della “res” in custodia (quale causa agente) e l’ “eventum damni” inteso quale conseguenza attesa della normale serie causale, ossia quale evento normalmente prevedibile -in base a regole statistiche od a leggi fisiche derivante dalla interrelazione della cosa in custodia con il soggetto che, appunto, viene in contatto con essa.   Corte d’Appello Bologna, sezione seconda, sentenza del 17.05.2019 CondividiPost correlati:Sinistro stradale: custode esente da responsabilità alla luce di quanto allegato dall’attore an ..........

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