Responsabilità medica: sì alla solidarietà struttura-sanitario

Con le nuove norme, da un lato, viene sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata che sia) che nell’adempimento delle proprie obbligazioni si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa), e dall’altro si riconduce la responsabilità del sanitario nell’orbita dell’illecito aquiliano.

Anche con la nuova normativa viene riaffermata la natura contrattuale della responsabilità del singolo sanitario, precisamente da “contatto sociale”, solidale con la responsabilità della struttura sanitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c..

La responsabilità del medico si espande alla struttura sanitaria dove lo stesso opera e nella cui organizzazione è inserito: l’art. 1228 c.c., infatti, esplica una forma di responsabilità contrattuale indiretta secondo cui: “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi”.

La struttura sanitaria, pertanto, è responsabile solidamente  con il medico in caso di malpractice di quest’ultimo: la stessa per essere esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera ottimale e tempestiva tutti i servizi richiestigli e di essersi avvalsa, nell’esplicazione degli stessi, di personale idoneo e competente.

 

 

Tribunale di Cassino, sentenza del 5.9.2018

Condividi
Visualizza
Nascondi