Responsabilità dell’avvocato per omissione di incombenti processuali elementari: oneri probatori in capo al cliente

Anche laddove la negligenza del difensore consista nella omissione di incombenti processuali elementari, che certamente non presupponevano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, incombe al cliente, il quale assume di avere subito un danno, l’onere di provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale, l’esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno. Tribunale di Lecce, sentenza del 11.1.2022 Download CondividiPost correlati:Decisione pienamente consapevole del cliente sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio, oneri probatori in capo ..........

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