Responsabilità dell’avvocato ed onere probatorio

La responsabilità dell’avvocato – nella specie, per omessa proposizione di impugnazione – non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (ossia il preteso bene della vita oppure evitatone la perdita), difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico ..........

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