Responsabilità dell’avvocato e diritto al compenso

Nell’ipotesi in cui un’azione giudiziale svolta nell’interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un’automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, ove non sia dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.11.2020, n. 25464 Download CondividiPost correlati:Conciliazione e prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso Giugno 7, ..........

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