Responsabilità dell’avvocato: è ancora obbligazione di mezzi

In tema di responsabilità professionale -trattandosi di un’obbligazione di mezzi e non di risultato- da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell’avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art. 1176 c 2 c.c., e dall’altro ha l’onere di provare il danno derivato dall’eventuale omissione od errore riscontrato.     Tribunale Roma, sezione tredicesima, sentenza del 8.10.2019 CondividiPost correlati:Presentazione dell’istanza di parere di congruità della parcella da parte di un avvocato che sia ancora difensore d’ufficio del debitore: illecito deontologico? Gennaio 22, 2024 Mancata presentazione dell'istanza di conv ..........

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