Responsabilità del notaio per trasferimento di immobile con venditore in precedenza dichiarato fallito

Sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorchè il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l’atto privo di effetti verso i creditori. L’acquirente in tale eventualità ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell’immobile al momento dell’effettivo rilascio, detratto l’importo corrispondente all’eventuale vantaggio economico tratto nel periodo in cui l’acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario.

In particolare, sussiste la responsabilità del professionista nel caso in cui non sia in grado di dimostrare che nemmeno con l’uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto conoscere dell’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.

 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  29.10.2019, n. 27614

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