Responsabilità da cose in custodia ed onere probatorio

La fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria – allorché l’evento dannoso sia ricollegabile all’intrinseco dinamismo della cosa – la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento. Per l’effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilit ..........

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