Recupero compenso dell’avvocato e competenza

Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, come modificato dalla lett. a) del comma 16 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.     Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  19.02.2020, n. 4247 CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza di incompetenza: è ammissibile il regolamento di com ..........

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