Rapporto di pregiudizialità e giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato: art. 337 c.p.c. o art. 295 c.p.c.?

Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337 c.p.c., comma 2. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.7.2020, n. 13428 Do ..........

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