Ragionamento presuntivo è fondato sulla regola probatoria del più probabile che non: prova della partecipatio fraudis del terzo nella revocatoria ordinaria

La prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Corte d’Appello Campobasso, sentenza del 3.1.2023 Download CondividiPost correlati:Corretto il ragionamento giuridico fondato fondato su una piana interpretazione letterale del dettato legislativo ..........

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