Quando il compossessore può usucapire le quote altrui?

Uno o più compossessori possono usucapire la quota del bene comune degli altri comproprietari, anche senza un atto formale di interversione del possesso, sempre che l’esercizio della loro signoria di fatto sul bene in termini di esclusività non sia dovuto alla mera astensione dall’uso degli altri partecipanti alla comunione e, risultando inconciliabile con la possibilità di godimento di questi ultimi, manifesti in modo inequivoco la volontà di possedere uti dominus e non più “uti condominus”.   Tribunale di Enna, sentenza del  31.01.2019 CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo: quando il convenuto opposto può proporre una domanda nuova? Maggio 13 ..........

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