Quando i fatti allegati da una delle parti vanno considerati “pacifici”?

Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati “pacifici” (e quindi possono essere posti a fondamento della decisione) quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l’esistenza. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 6.5.2022, n. 14403 Download CondividiPost correlati:CTU, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, conseguenze Feb ..........

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