Prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.: giudizio di prevalenza mediante valutazione di maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova

E’ escluso il vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., comma 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 1.6.2021, n. 15276 Download CondividiPost correlati:Valutazione delle prove, apprezzamento discrezionale, valu ..........

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