Processo tributario, procura alle liti mancante o invalida
Secondo l’insegnamento di questa Corte, il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, (avendo riguardo all’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.1.2019, n. 2380
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