Processo esecutivo sospeso a seguito della proposizione di una opposizione all’esecuzione: da quando decorre il termine per la riassunzione?

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito della proposizione di una opposizione all’esecuzione decorre sempre, ai sensi dell’art. 627 c.p.c., al più tardi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione (non avendo rilievo in proposito la relativa comunicazione alle parti costituite da parte della Cancelleria), anche nel caso in cui tale giudicato si determini in virtù di una decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.10.2021, n. 29188 Download CondividiPost correlati:Processo ..........

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