Processo contabile e art. 115 c.p.c.: esenzione dall’onere di provare il fatto al cospetto della mancata specifica contestazione della controparte costituita

Opera anche nel processo contabile (art. 95 c.g.c.) la c.d. non contestazione, vestita di tessuto normativo dall’art. 115, c. 1, c.p.c. (secondo cui “Salvo i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico Ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”), e, prima ancora della l. n. 69 del 2009, immanente al giudizio in forza dei principi di economia processuale e autoresponsabilità della parte; la sua valenza è stata autorevolmente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, che, lungi dal ritenerla tale da consentire la prova positiva del fatto, le ha attribuito l’effetto di esentare la parte dall’onere di provare quest’ultimo al cospetto della mancata, specifica, contestazione della controparte costituita.

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza del 21.10.2020, n. 90/2020/R

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