Procedura fallimentare, domanda di ammissione al passivo e forma telematica di trasmissione del ricorso

Vanno affermati i seguenti principi di diritto: nelle procedure fallimentari nelle quali, alla data del 19 dicembre 2012 (di entrata in vigore della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, poi modificata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1 gennaio 2013) non sia stata ancora effettuato l’avviso L. Fall., ex art. 92, il creditore è tenuto, ai sensi della L. Fall., art. 93, comma 2, a trasmettere il ricorso contenente la domanda tempestiva di ammissione al passivo, con la documentazione ad esso allegata, all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nel predetto avviso, ai sensi della L. Fall., art. 92 ..........

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