Procedimento prefallimentare, abbreviazione del termine per la comparizione del debitore: presidente del tribunale o giudice incaricato dell’esame del ricorso di fallimento?

Si deve enunciare il seguente principio di diritto: nell’ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d’urgenza, che giustificano l’abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l’adozione di tali provvedimenti) il quale può disporla anche d’ufficio, per la particolare natura dell’istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole “erga o ..........

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