Procedimento esecutivo: l’incarico all’esperto può non ricomprendere le verifiche presso il conservatore dei registri pubblici immobiliari?

A norma dell’art. 567 c.p.c., il creditore che richiede la vendita è tenuto ad allegare l’estratto catastale e i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nel ventennio anteriore, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari: è quindi ben possibile che, proprio in quanto è il creditore procedente a dover documentare l’inesistenza di iscrizioni trascrizioni pregiudizievoli, l’incarico conferito all’esperto non ricomprenda le verifiche presso il conservatore dei registri pubblici immobiliari. D’altra parte, se la nomina dell’esperto ..........

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