Principio di non dispersione della prova e divieto di proporre prove nuove in appello: i documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo non vanno qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo

Deve ritenersi che i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall’art. 638 c.p.c., comma 3) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo; in particolare, deve ritenersi che un’interpretazione restrittiva che escluda, in caso di giudizio di primo grado bifasico, documenti prodotti nella prima fase e non prodotti ex novo nell’opposizione, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita all’interprete. Tal ..........

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