Principio della ragione più liquida supera l’ordine delle questioni da trattare

In applicazione del criterio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi infatti consentito al giudice di merito di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza esaminare le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e celerità del giudizio, un approccio interpretativo volto a privilegiare la verifica delle soluzioni sul piano dello impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, ed a sostituire quindi il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, previsto dall’art. 276 c.p.c. Cassazio ..........

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