Precetto, avvertimento ex art. 480 co. II c.p.c., omissione, conseguenze

In merito all’omessa indicazione dell’avvertimento di cui all’art. 480 co. II c.p.c., il Tribunale aderisce a quello orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omissione in parola integra, al più, una mera irregolarità, e tanto sia perché non prevista dallo stesso art. 480 c.p.c. a pena di invalidità dell’atto, quanto in forza del principio generale di cui all’art. 156 co. III c.p.c., atteso che l’omissione dell’avvertimento in parola non incide in alcun modo sugli effetti e sulla funzione dell’atto di precetto, che è atto meramente prodromico all’inizio dell’esecuzione forzata. Tribunale di Roma, sentenza del 3.6.2021 Download CondividiPost correlati:Procu ..........

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