Potere di riapertura del verbale di udienza e diritto di difesa

Il provvedimento del giudice che dispone la riapertura del verbale di udienza, che può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti e la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, dell’ordinanza pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.6.2019, n. 17090 CondividiPost correlati:Udienza disciplinare da remoto: respinta l’eccezione per asserita violazione del ..........

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