Potere del giudice di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi

Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.9.2019, n. 22585 CondividiPost correlati:Principio del libero convincimento: il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato Maggio 19, 2021 Per il convincimento del giu ..........

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