Polizza assicurativa ed onere probatorio

Lo schema dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. non è stato contraddetto in tema di polizza assicurativa: l’attore deve provare tutti i fatti costitutivi a fondamento della propria domanda, compresa la circostanza che il rischio verificato sia incluso nella polizza, sul convenuto grava l’onere della prova delle eccezioni sollevate. Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del  20.02.2020 Download CondividiPost correlati:Assemblea di condominio, stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, validità Giugno 7, 2022 Contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata ed onere probatorio Aprile 12, 2023 Onere probatorio ..........

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