Pignoramento presso terzi per somme dovute a titolo di stipendio superiore al limite consentito: inefficace per la parte in eccedenza; ma si ha diritto al risarcimento del danno?

Posto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 ter del D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n. 16/2012 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni“), convertito in Legge n. 16/2012, il pignoramento presso terzi che abbia ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, deve rispettare tale limite nel caso in cui il salario sia inferiore ad Euro 2.000,00, il mancato rispetto dei detti limiti rende il pignoramento inefficace per la parte in eccedenza; il pignoramento, pertanto, non è nullo, bensì soltanto inefficace per la parte eccedente i limiti norma ..........

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