Pignoramento presso terzi, ordinanze sulla mancata dichiarazione del terzo o sulle contestazioni sorte sulla dichiarazione: strumento di tutela

Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive, l’impugnazione prevista dall’art. 548 c.p.c., comma 2, e dall’art. 549 c.p.c., concernenti rispettivamente l’ordinanza pronunciata in caso mancata dichiarazione del terzo e quella con cui giudice dell’esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 617 c.p.c., comma 2.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 2.7.2019, n. 17663 CondividiPost correlati:Pignoramento presso terzi, dichiarazione di quantità de ..........

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