Patto di quota lite stipulato prima dell’entrata in vigore della L. 247/2012: valido se la stima tra compenso e risultato non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato

Deve enunciarsi il seguente principio di diritto: il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 c.c., comma 3, operata dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e prima dell’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 4, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all’art. 1261 c.c., è valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell’equità alla stregua della regola integrativa di cui all’art. 45 del codice deontologi ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi