Patto di determinazione del compenso dell’avvocato in misura forfettaria e rinuncia al compenso

Nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, convertito con la L. n. 248 del 2006, il patto di determinazione del compenso di un avvocato in misura forfettaria e globale per tutte le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese in un determinato arco di tempo è nullo, ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 24, ed è sostituito di diritto, ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2, dai minimi tariffari applicabili a ciascuna singola prestazione.   La rinuncia dell’avvocato al diritto al compenso non inferiore ai minimi tariffari inderogabili L. n. 794 del 1942, ex art. 24 postula la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell’oggetto ..........

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