Patrocinio a spese dello Stato: retroattività degli effetti dell’ammissione al momento dell’istanza

Deve ribadirsi che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109, gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata (o è pervenuta all’ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. La norma sancisce – in sostanza – la retroattività degli effetti dell’ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare i ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi